Principali Scadenze e novità fiscali 

a cura di Saverio Cinieri, MySolution

Il mese di maggio 2026 presenta, oltre ai consueti adempimenti periodici, anche alcune importanti scadenze fiscali. Tra gli adempimenti più significativi si segnalano il termine del 15 maggio per sanare la mancata presentazione del modello CU, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un terzo, il versamento dell’IVA periodica per i soggetti mensili e trimestrali fissata al 18 maggio e la disponibilità sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 20 maggio, della dichiarazione dei redditi precompilata per chi dichiara redditi diversi da quelli che possono essere inseriti nel modello 730.

Priorità operative

Tra gli adempimenti a cui porre particolare attenzione si segnalano:

– il termine del 15 maggio per sanare la mancata presentazione del modello CU, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un terzo;

– il versamento dell’IVA periodica per i soggetti mensili e trimestrali fissata al 18 maggio;

– il versamento del saldo dell’imposta sui servizi digitali, la c.d. web tax, sempre in scadenza il 18 maggio;

– la disponibilità sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 20 maggio, della dichiarazione dei redditi precompilata per chi dichiara redditi diversi da quelli che possono essere inseriti nel modello 730.

Non mancano, poi, alcuni importanti adempimenti per chi intende fruire dei bonus per la ZES Unica e la ZLS.

In particolare:

– entro il 15 maggio va trasmesso il modello per fruire del credito d’imposta ZES aggiuntivo da parte delle imprese che hanno validamente presentato la comunicazione integrativa dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025;

– entro il 30 maggio vanno trasmessi i modelli per fruire dei crediti d’imposta ZES e ZLS per il 2026.

Modello CU 2026 – Come sanare l’omessa presentazione

In breve

I sostituti d’imposta che non hanno trasmesso le Certificazioni Uniche 2026 entro la scadenza originaria del 16 marzo 2026, possono rimediare alla violazione fruendo di alcuni sconti sulle sanzioni.

Infatti, è possibile trasmettere all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni ad un terzo. 

Pertanto, per fruire di tali riduzioni, il termine ultimo per l’invio delle CU è fissato al 15 maggio 2026.

Il flusso CU

L’adempimento della Certificazione Unica 2026 (periodo d’imposta 2025) non è una mera formalità compilativa, ma il pilastro su cui poggia l’integrità della dichiarazione precompilata. 

Pertanto, la mancata trasmissione è pesantemente sanzionata perché non permette, all’Agenzia delle Entrate, di predisporre dichiarazioni precompilate pienamente attendibili.

La trasmissione delle CU si compone di un flusso articolato in tre componenti inscindibili:

·       Frontespizio;

·       Quadro CT;

·       Certificazione Unica. 

    Attenzione

Il Quadro CT è obbligatorio per i sostituti che non hanno presentato la comunicazione CSO a partire dal 2011 e trasmettono almeno una CU di lavoro dipendente. È necessario verificare preventivamente lo stato di ricezione dei modelli 730-4 per evitare il mancato recepimento dei conguagli entro il mese di luglio, monitorando costantemente l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Il calendario delle scadenze

16 marzo 2026Termine per redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale, lavoro autonomo occasionale (non abituale) e locazioni brevi. Questo è anche il termine ordinario per la consegna della CU sintetica.
30 aprile 2026Termine per redditi di lavoro autonomo professionale (esercizio di arte o professione abituale) e provvigioni (agenzia, mediazione, rappresentanza).
31 ottobre 2026Termine per redditi esclusivamente esenti o non dichiarabili in precompilata (invio coincidente con il Modello 770).

    Attenzione

L’errata classificazione di un “autonomo occasionale” (scadenza 16/03) come “professionista” (scadenza 30/04) è una delle principali cause di errore e, quindi, occorre fare molta attenzione alla classificazione dei redditi. 

Regime sanzionatorio

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga al principio di cumulo con un massimo di euro 50.000 per sostituto d’imposta.

    Attenzione

È possibile il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti (circolare 31 maggio 2024, n. 12/E).

Trasmissione entro 60 giorni

Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta dovevano trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2026, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi.

Però, se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine ordinario (quindi, entro il 15 maggio 2026), la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

La ratio della riduzione sanzionatoria premia la regolarizzazione tempestiva: pertanto, il risparmio economico per il sostituto è massimizzato se l’invio avviene entro i due mesi dalla scadenza naturale.

Riepilogo regime sanzionatorio 

ViolazioneCondizione operativaEffetto sanzionatorio
OrdinariaOmissione, ritardo o errore oltre i terminiSanzione piena (100 euro per CU)
Entro 60 giorniInvio effettuato entro il 15 maggio 2026Riduzione a 1/3 (Sanzione 33,33 euro)
Scarti (5 giorni)Trasmissione di flussi precedentemente scartatiEsclusione della sanzione

    Attenzione

La franchigia dei 5 giorni si applica esclusivamente ai flussi scartati dal sistema (errori bloccanti). Non è una finestra per correggere errori scoperti dopo un invio andato a buon fine. Si rammenta che solo la “ricevuta di elaborazione” reperibile nella sezione “Ricerca Ricevute” costituisce prova legale dell’adempimento; il semplice messaggio di ricezione file non ha valore liberatorio.

Procedure di rettifica: annullamento e sostituzione

La gestione dei flussi correttivi richiede una particolare attenzione onde evitare di inviare informazioni che, se non pienamente corrette, “inquinino” i dati presenti in Anagrafe Tributaria. 

È dunque importante che il sostituto valuti attentamente le anagrafiche errate e proceda secondo i protocolli tecnici.

Le ipotesi che possono verificarsi sono due:

AnnullamentoÈ la procedura da seguire per eliminare una certificazione già acquisita (casella “Annullamento” barrata nel frontespizio).
SostituzioneÈ la procedura che si utilizza per rettificare dati errati (casella “Sostituzione” barrata nel frontespizio).

    Attenzione

È fatto divieto di includere CU ordinarie e CU da sostituire/annullare nel medesimo flusso telematico. Ogni operazione di rettifica deve costituire una comunicazione autonoma.

Check-list operativa per la gestione del rischio sanzioni

Per minimizzare l’esposizione al rischio è possibile adottare la seguente procedura:

CosaCome
Monitoraggio sanzionatorioSe la scadenza è decorsa, eseguire l’invio entro il termine dei 60 giorni per beneficiare della riduzione ad un terzo del carico sanzionatorio.
Verifica status ricezioneConsultare sistematicamente la “Ricerca Ricevute” su Entratel. Identificare gli scarti e ritrasmettere entro i 5 giorni di franchigia.
Conservazione documentaleÈ obbligo del sostituto conservare la comunicazione di ricezione telematica e l’originale firmato della CU fino al termine del periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.

Credito d’imposta ZES e ZLS – Modalità operative e tempistiche

In breve

Nel mese di maggio 2026 ci sono alcuni importanti adempimenti per le imprese che intendono fruire dei crediti d’imposta spettanti per gli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).

Per la ZES Unica scade:

– il 15 maggio il termine per inviare la comunicazione da parte delle imprese che hanno validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2025;

– il 30 maggio il termine di presentazione dei modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Sempre entro il 30 maggio occorre comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che si prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026 relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS.

Credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica 

Questo adempimento riguarda esclusivamente le imprese che hanno già presentato la comunicazione integrativa nel periodo 18 novembre – 2 dicembre 2025 per il credito ZES Unica 2025.

Il credito aggiuntivo è pari al 14,6189% dell’importo richiesto con quella comunicazione integrativa, ma non spetta se l’impresa ha ottenuto, per gli stessi investimenti, il credito “Transizione 5.0” (art. 38, D.L. n. 19/2024). La somma del credito aggiuntivo e del credito ordinario non può in ogni caso eccedere quanto richiesto con la comunicazione integrativa.

La comunicazione va inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 15 aprile al 15 maggio 2026.

Entro lo stesso termine è possibile inviarne una sostitutiva o annullarla.

    Attenzione

L’annullamento fa decadere solo dal credito aggiuntivo, non dalla comunicazione integrativa ZES 2025 già trasmessa.

Il credito si utilizza in compensazione tramite F24 telematico dal 26 maggio al 31 dicembre 2026, senza applicazione del limite annuale di compensazione (art. 1, comma 53, legge n. 244/2007).

Comunicazione ordinaria ZES Unica 2026 

Possono accedervi i contribuenti che realizzano investimenti in beni strumentali in strutture produttive ubicate nelle regioni della ZES unica (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Marche, Umbria e Abruzzo) nel corso del 2026.

La comunicazione, da presentare dal 31 marzo al 30 maggio 2026, indica le spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle previste entro il 31 dicembre 2026. 

Il modello è approvato con Provvedimento 30 gennaio 2026 ed è trasmesso esclusivamente utilizzando l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito si utilizza solo in compensazione tramite F24 telematico.

    Attenzione

Dal 3 al 17 gennaio 2027 va presentata obbligatoriamente la comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione, per attestare la realizzazione degli investimenti entro il 31 dicembre 2026.

Comunicazione ordinaria ZLS 2026 

Il meccanismo ricalca quello della ZES Unica, con riferimento alle strutture produttive situate nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) ammissibili agli aiuti a finalità regionale (art. 107, par. 3, lett. c), TFUE). La comunicazione ordinaria va presentata dal 31 marzo al 30 maggio 2026, e anche in questo caso la comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027 è obbligatoria a pena di decadenza.

L’importo del credito fruibile da ciascun beneficiario è determinato moltiplicando il credito comunicato per una percentuale (rapporto tra limite di spesa annuale e totale dei crediti richiesti) che l’Agenzia delle Entrate rende nota con apposito provvedimento entro dieci giorni dalla scadenza delle comunicazioni.

Aspetti comuni a ZES e ZLS

Soggetti esclusiImprese operanti in siderurgia, carbone e lignite, trasporti (eccetto magazzinaggio), energia e infrastrutture energetiche, banda larga, settori creditizio, finanziario e assicurativo; imprese in liquidazione o in difficoltà ai sensi del Regolamento UE 651/2014.
Beni ammissibiliNuovi macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali (questi ultimi entro il 50% dell’investimento complessivo). Esclusi beni destinati alla vendita e materiali di consumo.
Certificazione obbligatoriaLe spese devono essere certificate da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nella sezione A del registro ex D.Lgs. n. 39/2010.
Obbligo di permanenzaL’attività deve essere mantenuta nell’area agevolata per almeno cinque anni dal completamento dell’investimento, pena la decadenza/revoca dei benefici.
Decadenza e restituzioneIl credito è rideterminato se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione, o se vengono dismessi/ceduti entro il quinto periodo successivo all’entrata in funzione. Il credito indebitamente utilizzato va restituito entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi del periodo in cui si verifica l’inadempimento.

Tabella 1 — Tempistiche

PeriodoAdempimento
15 aprile – 15 maggio 2026Comunicazione credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica
31 marzo – 30 maggio 2026Comunicazione ordinaria ZES Unica 2026
31 marzo – 30 maggio 2026Comunicazione ordinaria ZLS 2026
26 maggio – 31 dicembre 2026Utilizzo in compensazione (F24) del credito aggiuntivo ZES Unica
3 gennaio – 17 gennaio 2027Comunicazione integrativa ZES Unica (investimenti 2026) — A PENA DI DECADENZA
3 gennaio – 17 gennaio 2027Comunicazione integrativa ZLS (investimenti 2026) — A PENA DI DECADENZA

Tabella 2 — Credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica — Scadenza: 15 maggio 2026

ChiImprese che hanno presentato la comunicazione integrativa dal 18/11/2025 al 02/12/2025 per il credito ZES Unica 2025
Misura del credito14,6189% dell’importo richiesto con la comunicazione integrativa
Condizione di esclusioneNon spetta se l’impresa ha ottenuto il credito “Transizione 5.0” (art. 38, D.L. n. 19/2024) per gli stessi investimenti
Limite massimoLa somma del credito aggiuntivo + credito ex art. 16, D.M. n. 124/2024 non può eccedere il credito richiesto con la comunicazione integrativa
UtilizzoIn compensazione tramite F24 telematico, dal 26 maggio al 31 dicembre 2026. Non si applica il limite annuale ex art. 1, comma 53, legge n. 244/2007
Sostituzione / annullamentoPossibile entro il 15/05/2026. L’annullamento fa decadere solo dal credito aggiuntivo, NON dalla comunicazione integrativa ZES 2025 già trasmessa

Tabella 3 — ZES Unica — Comunicazione ordinaria — Scadenza: 30 maggio 2026

ChiOperatori economici con investimenti in strutture produttive nelle regioni ZES Unica: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Marche, Umbria, Abruzzo
Cosa si comunicaSpese ammissibili sostenute dal 01/01/2026 e previste fino al 31/12/2026 per acquisizione beni strumentali destinati a strutture produttive nella ZES Unica
Soggetti esclusiSiderurgia, carbone e lignite; trasporti (eccetto magazzinaggio); energia e infrastrutture; banda larga; credito, finanza, assicurazioni; imprese in liquidazione o in difficoltà (Reg. UE 651/2014)
Beni ammissibiliNuovi macchinari, impianti, attrezzature; terreni e immobili strumentali (entro il 50% dell’investimento complessivo).  Esclusi: beni destinati alla vendita e materiali di consumo
CertificazioneObbligatoria da parte di revisore legale o società di revisione iscritta nella sez. A del registro ex D.Lgs. n. 39/2010
Utilizzo del creditoSolo in compensazione tramite F24 telematico. L’importo massimo è determinato da provvedimento AdE successivo alla scadenza delle comunicazioni integrative
Comunicazione integrativaDal 3 al 17 gennaio 2027 — attesta la realizzazione degli investimenti 2026 entro il 31/12/2026.  Obbligatoria a pena di decadenza dall’agevolazione
Obbligo di permanenzaL’attività deve essere mantenuta nelle aree d’impianto per almeno 5 anni dal completamento dell’investimento

Tabella 4 — ZLS — Comunicazione ordinaria — Scadenza: 30 maggio 2026

ChiOperatori economici con investimenti in strutture produttive nelle Zone Logistiche Semplificate ammissibili agli aiuti a finalità regionale (art. 107, par. 3, lett. c), TFUE)
Cosa si comunicaSpese ammissibili sostenute dal 01/01/2026 e previste fino al 31/12/2026 per acquisizione beni strumentali destinati a strutture produttive nelle ZLS
Soggetti esclusiSiderurgia, carbone e lignite; trasporti (eccetto magazzinaggio); energia e infrastrutture; banda larga; credito, finanza, assicurazioni; imprese in liquidazione o in difficoltà (Reg. UE 651/2014)
Beni ammissibiliNuovi macchinari, impianti, attrezzature; terreni e immobili strumentali (entro il 50% del totale). Agevolabili anche beni immobili già utilizzati da terzi.  Esclusi: beni destinati alla vendita e materiali di consumo
CertificazioneObbligatoria da parte di revisore legale o società di revisione iscritta nella sez. A del registro ex D.Lgs. n. 39/2010
Utilizzo del creditoSolo in compensazione tramite F24 telematico. L’importo massimo è pari al credito comunicato × percentuale AdE (rapporto limite annuale di spesa / totale crediti richiesti)
Comunicazione integrativaDal 3 al 17 gennaio 2027 — attesta la realizzazione degli investimenti 2026 entro il 31/12/2026.  Obbligatoria a pena di decadenza dall’agevolazione
Obbligo di permanenzaL’attività deve essere mantenuta nella ZLS per almeno 5 anni dal completamento dell’investimento

Tabella 5 — Sanzioni e cause di decadenza ZES Unica e ZLS

FattispecieConseguenza
Beni non entrati in funzione entro il 2° periodo d’imposta successivo all’acquisizioneRideterminazione del credito: esclusione degli investimenti relativi ai beni non entrati in funzione
Beni dismessi/ceduti entro il 5° periodo d’imposta successivo all’entrata in funzioneRideterminazione del credito: esclusione degli investimenti relativi ai beni dismessi/ceduti
Mancato rispetto dell’obbligo di permanenza (5 anni)Decadenza/revoca integrale dei benefici goduti
Documentazione non veritiera o dichiarazioni falseDecadenza integrale dall’agevolazione
Mancata presentazione della comunicazione integrativa nei terminiDecadenza dall’agevolazione per l’anno di riferimento
Restituzione: il credito indebitamente utilizzato va restituito entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta in cui si verifica l’inadempimento.

Infografica – ZES Unica e ZLS 2026

Scadenze maggio 2026

Scadenze da ricordare

SCADENZAADEMPIMENTOSOGGETTIMODALITÀ
Venerdì 15Compensi ritenute – Trasmissione mod. CU all’Agenzia Entrate – Entro 60 giorniCondomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitaliTelematica

Credito d’imposta ZES – Presentazione istanza bonus aggiuntivoSocietà di capitaliTelematica con trasmissione modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”
Lunedì 18Liquidazione IVA periodica – Soggetti mensili e trimestrali ordinatiEnti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitaliModello F24

Imposta sui servizi digitali – Web tax – Versamento saldoDitte individuali Società di persone Società di capitaliTelematica
Mercoledì 20Modello Redditi PF precompilato – pubblicazione sul sitoPersone fisicheTelematica
Sabato 30Credito d’imposta ZES – Presentazione istanzaSocietà di capitaliTelematica

Credito d’imposta ZLS – Presentazione istanzaSocietà di capitaliTelematica

Scadenze ricorrenti

SCADENZAADEMPIMENTOSOGGETTIMODALITÀ
Venerdì 1Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione o attivazione dell’obbligo di tenutaEnti non commerciali Ditte individuali Società di persone Società di capitaliLibera
Lunedì 4Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributoEnti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Persone fisiche Società di persone Società di capitaliModello “F24 Elide”

Ravvedimento ritenute e IVA – Entro 15 giorniCondomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitaliModello F24
Lunedì 11Imposta di bollo – Versamento ratealeSocietà di capitaliModello F24
Venerdì 15Comunicazione contanti superiori 10.000 euroSocietà di capitaliTelematica

Fatturazione differitaEnti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitaliFatturazione elettronica

Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitaliFatturazione elettronica

Trasmissione dati fatture transfrontaliere passiveEnti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitaliTelematica

Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabiliEnti non commercialiLibera
Lunedì 18AcciseEnti non commerciali Ditte individuali Società di persone Società di capitaliModello F24-Accise

Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionarioSocietà di capitaliModello F24

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioniCondomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitaliModello F24

Addizionale regionale Irpef – Versamento rataCondomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitaliModello F24

Addizionale comunale Irpef – Versamento rataCondomini Enti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitaliModello F24

Ritenute sui bonifici inerenti a oneri deducibiliSocietà di capitaliModello F24

Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministratoSocietà di capitaliModello F24

Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultatoEnti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitaliModello F24

Addizionale stock optionsEnti non commerciali Lavoratori autonomi Ditte individuali Società di persone Società di capitaliModello F24

Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioniCondominiModello F24

Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestitoSocietà di capitaliModello F24

Redditi di capitale, cont
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